
La Cassazione civile ha ribadito la sentenza degli altri gradi di giudizio nel sostenere la responsabilità dell’odontoiatra per il danno subito da un paziente al quale era stata applicata una protesi su denti non perfettamente devitalizzati, ritenendo “irrilevante” che le errate devitalizzazioni fossero state eseguite dallo stesso o da un altro professionista.
Secondo la corte, il medico aveva l’onere di controllare “la congruità delle devitalizzazioni prima di procedere al posizionamento della protesi”.
Con questa sentenza la Cassazione ha dunque sancito che ogniqualvolta un paziente presenti delle complicazioni, a seguito di un’incompatibilità tra l’intervento a cui è stato sottoposto e sue problematiche odontoiatriche pregresse, anche se non rilevate dallo specialista al momento dell’operazione, il paziente abbia il diritto di rivalersi su quest’ultimo ed esserne risarcito.
La sentenza dunque stabilisce che il medico sia da ritenersi negligente se, pur avendone avuto la possibilità, non abbia ritenuto necessario verificare “la congruità delle devitalizzazioni” con l’applicazione della protesi, ma anche che non ha alcuna rilevanza che le inidonee devitalizzazioni fossero state fatte dallo stesso medico o fossero frutto del lavoro inadeguato di un altro clinico.
(Cassazione civile, sez. III 22 giugno 2015, n. 12871)